L’art. 1 comma 121 della legge 107/2015 ha introdotto per gli insegnanti di ruolo la Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione professionale dell’importo di € 500,00 annui. Tale importo, se non utilizzato nell’anno scolastico di riferimento diviene credito da utilizzare nell’anno successivo. Tuttavia l’articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2015 stabilisce che gli unici destinatari della carta docenti sono i “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le scuole statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, inclusi i docenti in formazione e prova”. Restano, pertanto, esclusi tutti i docenti con contratti a tempo determinato che rappresentano un’alta percentuale del corpo insegnanti e, quali docenti a tutti gli effetti, contribuiscono al buon funzionamento dell’istruzione nel nostro Paese. La palese illegittimità di tale esclusione ha portato molti docenti precari a proporre ricorso di fronte al Tribunale del Lavoro per vedersi riconosciuto il diritto all’ottenimento del cosiddetto “bonus docenti”.
Indice dei contenuti
Clicca QUI per far analizzare gratuitamente la tua situazione.
La sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022 del 16.03.2022
Con la sentenza n. 1842/2022, il Consiglio di Stato ha annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 2015 ritenendo che la scelta Ministeriale contenuta nel Dpcm citato che ha definito le modalità di assegnazione del bonus, indicando come destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato, manchi di ragione oggettiva in relazione agli artt. 63 e 64 del CCNL del 29 novembre 2007, che nel disciplinare gli obblighi di formazione non distinguono tra personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato. In tale modo, prosegue la Corte, si viene a creare un sistema di istruzione ” a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo con obblighi formativi sostenuti economicamente dal bonus docenti e quella dei docenti precari senza i predetti obblighi formativi.
L’ordinanza della Corte di Giustizia del 18 maggio 2022 – causa C-450/21
Con l’ordinanza del 18 maggio 2022 (causa C-450/21), la Corte di Giustizia ha stabilito che “la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di 500 euro all’anno”.
La Corte di Cassazione n. 10072 del 27 ottobre 2023
La Suprema Corte, conseguentemente al rinvio pregiudiziale operato dal Tribunale di Taranto, ha stabilito che la Carta del Docente è destinata anche ai docenti con contratti a termine, con supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, come previsto dalla Legge n. 124/1999, art. 4, commi 1 e 2. L’azione di adempimento per ottenere la Carta deve essere avviata entro 5 anni dalla maturazione del diritto. I docenti ancora in servizio al momento della sentenza hanno diritto all’adempimento specifico, mentre quelli che hanno cessato il servizio possono richiedere il risarcimento dei danni subiti. La prescrizione per le azioni risarcitorie è di 10 anni dalla data di uscita dal sistema scolastico.
Possono proporre il ricorso, tutti coloro che negli ultimi anni hanno lavorato nella scuola come:
La domanda è finalizzata a far condannare il Ministero dell’istruzione e del merito a mettere a disposizione del ricorrente la Carta del Docente con l’importo spettante. Pertanto, il ricorrente, in caso di esito favorevole del procedimento, vedrà riconoscersi l’importo riconosciuto in sentenza come credito da spendere mediante la carta elettronica del docente.
La vigenza del rapporto
Uno dei requisiti per beneficiare della carta docenti è che il docente sia attualmente inserito nelle GPS e/o stia presentando servizio alle dipendenze del Ministero. La Carta del Docente non è prevista per i dipendenti che hanno cessato il servizio per qualsiasi motivo, facendo perdere al docente il diritto a quanto maturato o accantonato. Se per qualsiasi ragione cessa definitivamente dal servizio, perde il diritto al beneficio.
La durata del rapporto
La giurisprudenza di merito ha più volte chiarito che il bonus spetta solo ai docenti con contratto:
Per quanto riguarda l’orario, spesso è richiesto che il docente abbia svolto almeno il 50% dell’orario stabilito a tempo pieno del grado scolastico di riferimento. Ad esempio per i docenti della scuola secondaria, dove la cattedra full-time è di 18 ore, è richiesto un contratto di almeno 9 ore settimanali.
Pertanto, attualmente restano esclusi dal beneficio della carta docente gli insegnanti che nel corso dell’anno scolastico non abbiano effettuato almeno 180 giorni di servizio.
La prescrizione del diritto alla carta docenti è quinquennale, come previsto dall’art. 2948 c.c. n. 4. Come detto, l’importo, se non utilizzato nell’anno scolastico di riferimento, diviene credito da utilizzare nell’anno successivo e tale “slittamento” ha scaturito un dibattito giurisprudenziale sul momento dal quale decorre il termine valido per la prescrizione.
Nel caso di ottenimento della sentenza favorevole definitiva, i tempi di erogazione del bonus riconosciuto dipendono esclusivamente dal Ministero. In ogni caso, una volta ottenuta sentenza favorevole non impugnabile, il credito verrà erogato e il ricorso resta l’unico modo per ottenere il bonus per gli anni in cui questo non è stato riconosciuto.
Per tutti coloro che nell’a.s. 2023/24 hanno prestato servizio con contratto a tempo determinato con scadenza al 31 agosto, il decreto salva infrazioni – d.l. n. 69/2023 – all’art. 15 ha previsto l’automatico riconoscimento del bonus di € 500,00 previsto dall’art. 1 comma 121 della l. 107/2015 La norma in questione si applica solamente per l’anno scolastico 2023/2024, e non retroattivamente. Inoltre, essa esclude i supplenti che hanno lavorato fino alla fine delle attività didattiche o che, con supplenze brevi, abbiano accumulato 180 giorni lavorativi durante l’anno.
L’art. 85 della Legge di Bilancio 2025 prevede che la carta del docente venga resa disponibile in modo permanente anche per gli insegnanti con contratto di supplenza al 31/8 (restano dunque escluse le supplenze al 30 giugno e le supplenze brevi). Con successivo decreto ministeriale saranno meglio definiti i criteri di assegnazione, l’importo (che sarà determinato annualmente fino ad un massimo di € 500,00) e se tale norma si applicherà anche alle supplenze annuali effettuate nell’anno scolastico 2024/2025 o soltanto a partire dal 2025/2026.
La carta del docente può essere utilizzata per l’acquisto di:
La giurisprudenza ha ormai riconosciuto il diritto dei docenti precari a percepire la carta docenti. Tuttavia, come presupposto è richiesto uno o più contratti che si estendano fino alla fine dell’anno scolastico, cioè il 30 giugno o il 31 agosto, oppure la prestazione di almeno 180 giorni di lavoro nel corso dell’anno. È importante notare che, nonostante il riconoscimento giurisprudenziale del diritto, al momento manca un atto normativo che stabilisca tale diritto con efficacia retroattiva (ad eccezione del cd. Decreto salva-infrazioni) e, quindi, l’unico modo che i docenti hanno per vedersi riconoscere il bonus è quello di proporre ricorso.
Fa’ valere i tuoi diritti, compila il modulo qui sotto per far valutare gratuitamente e in in tempi rapidi la tua posizione e per conoscere tutte le informazioni necessarie (documenti, costi e tempi) per l’ottenimento della carta elettronica del docente del valore di € 500,00 annui, indicando:
Lo Studio legale Mazza offre la propria assistenza per la proposizione dei ricorsi per il bonus docenti nei Tribunali di tutta Italia.