LA GIURISPRUDENZA SUL PUNTO
La sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022 del 16.03.2022
Con la sentenza n. 1842/2022, il Consiglio di Stato ha annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 2015 ritenendo che la scelta Ministeriale contenuta nel Dpcm citato che ha definito le modalità di assegnazione del bonus, indicando come destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato, manchi di ragione oggettiva in relazione agli artt. 63 e 64 del CCNL del 29 novembre 2007, che nel disciplinare gli obblighi di formazione non distinguono tra personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato. In tale modo, prosegue la Corte, si viene a creare un sistema di istruzione ” a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo con obblighi formativi sostenuti economicamente dal bonus docenti e quella dei docenti precari senza i predetti obblighi formativi.
L’ordinanza della Corte di Giustizia del 18 maggio 2022 – causa C-450/21
Con l’ordinanza del 18 maggio 2022 (causa C-450/21), la Corte di Giustizia ha stabilito che “la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di 500 euro all’anno”.
La Corte di Cassazione n. 10072 del 27 ottobre 2023
La Suprema Corte, conseguentemente al rinvio pregiudiziale operato dal Tribunale di Taranto, ha stabilito che la Carta del Docente è destinata anche ai docenti con contratti a termine, con supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, come previsto dalla Legge n. 124/1999, art. 4, commi 1 e 2. Il ricorso per ottenere la Carta deve essere introdotto entro 5 anni dalla maturazione del diritto. I docenti ancora in servizio al momento della sentenza hanno diritto all’adempimento specifico (ossia all’accredito del bonus), mentre quelli che hanno cessato il servizio possono richiedere il risarcimento dei danni subiti che, però, devono essere provati. La prescrizione per le azioni risarcitorie è di 10 anni dalla data di uscita dal sistema scolastico.
CHI PUÒ PROPORRE RICORSO
Possono proporre il ricorso, solo con l’assistenza di un avvocato, tutti coloro che negli ultimi anni hanno lavorato nella scuola come:
- Docenti: di qualsiasi ordine e grado purché abbiano prestato servizio nelle scuole pubbliche
- Educatori: come stabilito dalla sentenza della Cassazione Civile numero 32104/22 anche il personale educativo ha il diritto di usufruire del bonus docenti, sebbene svolga funzioni diverse da quelle strettamente didattiche e di istruzione proprie dei docenti, partecipa comunque ai contenuti educativi e formativi degli allievi, convittori e semiconvittori, e per questo motivo è considerato parte dell’area professionale del personale docente. Dunque, analogamente agli insegnanti precari, il personale educativo ha la possibilità di recuperare l’assegno dell’aggiornamento relativo agli ultimi cinque anni mediante ricorso al giudice del Lavoro.
OGGETTO DELLA DOMANDA
La domanda è finalizzata a far condannare il Ministero dell’istruzione e del merito a mettere a disposizione del ricorrente la Carta del Docente con l’importo spettante. Pertanto, il ricorrente, in caso di esito favorevole del procedimento, vedrà riconoscersi l’importo riconosciuto in sentenza come credito da spendere mediante la carta elettronica del docente.
I REQUISITI PER RICHIEDERE IL BONUS DOCENTI
La vigenza del rapporto
Uno dei requisiti per beneficiare della carta docenti è che il docente sia attualmente inserito nelle GPS e/o stia presentando servizio alle dipendenze del Ministero. La Carta del Docente non è prevista per i dipendenti che hanno cessato il servizio per qualsiasi motivo, facendo perdere al docente il diritto a quanto maturato o accantonato. Se per qualsiasi ragione cessa definitivamente dal servizio, perde il diritto al beneficio.
La durata del rapporto
La giurisprudenza di merito ha più volte chiarito che il bonus spetta solo ai docenti con contratto:
- fino al termine delle lezioni (30 giugno),
- fino al termine delle attività didattiche (30 agosto),
- destinatari di supplenze brevi che nel corso dell’anno scolastico si siano protratte per almeno 180 giorni anche non consecutivi. Sul punto occorre chiarire che la giurisprudenza non è concorde e, talvolta, le domande per le annualità con servizio prestato con contratti di supplenza breve non vengono accolte.
Per quanto riguarda l’orario, spesso è richiesto che il docente abbia svolto almeno il 50% dell’orario stabilito a tempo pieno del grado scolastico di riferimento. Ad esempio per i docenti della scuola secondaria, dove la cattedra full-time è di 18 ore, è richiesto un contratto di almeno 9 ore settimanali.
Pertanto, attualmente restano esclusi dal beneficio della carta docente gli insegnanti che nel corso dell’anno scolastico non abbiano effettuato almeno 180 giorni di servizio.