È possibile che l’istanza 335 dia esito negativo anche se c’è un’indagine in corso?
Sì, può succedere. Un esito negativo significa che dal certificato 335 non risulta alcun procedimento iscritto a carico della persona (il certificato risulta “vuoto”). Tuttavia, ciò non garantisce al 100% che non vi siano indagini in corso. Le ragioni possono essere principalmente due:
- Ritardo di registrazione: può darsi che la notizia di reato (denuncia/querela) sia stata trasmessa alle autorità ma non sia ancora stata formalmente iscritta nel registro al momento della richiesta. Vi è spesso un ritardo fisiologico nelle iscrizioni, per cui presentando l’istanza troppo a ridosso dei fatti denunciati si rischia di ottenere un negativo “provvisorio”. In questo caso si consiglia di ripetere la richiesta dopo qualche settimana, così da dare il tempo alla Procura di aggiornare i registri.
- Segreto investigativo: in alcune situazioni, specialmente per reati di particolare gravità (ad es. associazione mafiosa, terrorismo, omicidio), il Pubblico Ministero può disporre, con atto motivato, che l’iscrizione nel registro delle notizie di reato non sia comunicata per un periodo iniziale non superiore a tre mesi, al fine di tutelare le esigenze investigative. Durante tale periodo di segretazione, anche in presenza di un’indagine effettivamente in corso, la presentazione dell’istanza ex art. 335 c.p.p. può avere esito negativo o non fornire alcuna informazione all’istante.
Cosa vuol dire quindi 335 negativo?
In sintesi, un certificato ex art. 335 c.p.p. con esito negativo significa che, allo stato, non risultano iscrizioni a carico del soggetto nel registro delle notizie di reato. Tuttavia, ciò non esclude che l’iscrizione possa intervenire successivamente, sicché può essere opportuno ripresentare l’istanza dopo un certo periodo di tempo.
Qualora il Pubblico Ministero intenda formulare richiesta di archiviazione, il querelante ne viene informato, purché abbia previamente dichiarato di voler ricevere avviso, al fine di poter proporre opposizione alla richiesta di archiviazione.
Dal punto di vista dell’indagato, un’istanza ex art. 335 c.p.p. presentata successivamente all’avvenuta archiviazione del procedimento, richiesta dal PM e disposta dal GIP, non può che avere come esito la dicitura: “non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione”.
Posso presentare l’istanza 335 c.p.p. se mi trovo all’estero?
Sì. Non è necessario trovarsi fisicamente in Italia per richiedere il certificato ex art. 335 c.p.p. Se sei all’estero e hai interesse a sapere lo stato di un procedimento in Italia (ad esempio perché hai sporto querela mentre eri in Italia, oppure temi di essere stato denunciato), puoi comunque avanzare l’istanza. In pratica hai due strade: incaricare un avvocato di fiducia in Italia che presenti l’istanza per tuo conto, oppure inviarla tu stesso a distanza. In ogni caso è consigliabile farsi guidare da un legale che conosca le prassi della Procura in questione, specialmente se non parli italiano, così da evitare che la richiesta venga rigettata per vizi di forma.
Se mi trovo all’estero, come avvengono le notifiche di atti del procedimento penale?
Anche se ti trovi all’estero, le notifiche degli atti del procedimento penale possono comunque essere effettuate, ma le modalità variano a seconda della tua posizione processuale (persona offesa o indagato/imputato).
Se hai sporto querela in Italia in qualità di persona offesa, normalmente ti viene richiesto di indicare un domicilio per le notifiche, che può essere eletto anche presso un avvocato di fiducia. In mancanza di un domicilio eletto in Italia, le comunicazioni possono essere effettuate all’indirizzo estero indicato, spesso mediante raccomandata internazionale; in alcuni casi l’autorità può invitarti a eleggere un domicilio in Italia per agevolare le notifiche successive.
Diversamente, per l’indagato o imputato, la legge attribuisce particolare rilievo alla dichiarazione o elezione di domicilio (artt. 161 ss. c.p.p.). Qualora l’indagato o imputato non abbia dichiarato o eletto un domicilio idoneo, l’autorità procede alle notifiche secondo le regole previste dal codice di procedura penale. Solo nel caso in cui il destinatario risulti irreperibile, all’esito delle ricerche prescritte, la legge consente che taluni atti siano notificati mediante deposito presso la cancelleria o la Procura, con effetti di notifica validi sul piano formale.
Può accadere, soprattutto quando il soggetto risiede stabilmente all’estero, che le notifiche non pervengano effettivamente al destinatario, per difficoltà postali o per l’assenza di un domicilio eletto in Italia. Anche per questo motivo può essere utile presentare un’istanza ex art. 335 c.p.p.
Attraverso il certificato 335 è infatti possibile verificare se risulta iscritto un procedimento penale e, in caso positivo, attivarsi tempestivamente – ad esempio nominando un difensore in Italia ed eleggendo domicilio – per acquisire informazioni e prendere visione degli atti che potrebbero non essere stati materialmente ricevuti.
Che cosa significa “RG” in un procedimento penale?
“RG” è la sigla che sta per Registro Generale. Ogni procedimento penale ha un proprio numero identificativo, detto numero di registro generale del reato. In pratica è il numero di protocollo assegnato al fascicolo dall’ufficio giudiziario. Sul certificato ex art. 335 c.p.p., se risulta un procedimento, viene indicato proprio il relativo numero di RG (oltre ad altre informazioni). Ad esempio, si potrebbe leggere “Proc. n. RG 1234/2025” quel numero è il codice univoco con cui la Procura identifica il caso in questione.
Che informazioni riporta un certificato 335 c.p.p. con esito positivo?
Se l’istanza 335 dà esito positivo, significa che esiste almeno un procedimento penale iscritto. In tal caso il certificato rilasciato dalla Procura conterrà generalmente:
- Il numero del procedimento penale – cioè il numero di RG (registro generale) del fascicolo;
- L’autorità procedente(ossia la Procura presso la quale si è presentata l’istanza) e il Pubblico Ministero titolare dell’indagine;
- Le generalità della persona offesa (se la richiesta è fatta dalla vittima) oppure dell’indagato (se fatta dall’indagato stesso) – questo per collegare l’iscrizione alla persona interessata;
- La qualificazione giuridica del fatto reato ipotizzato – ovvero l’articolo di legge che si ritiene violato e la descrizione sommaria del reato per cui si procede (es: “furto aggravato art. 624 c.p.”);
In sostanza, il certificato 335 positivo ti dirà che cosa si sta indagando, in quale Procura, con quale numero di fascicolo e chi è il PM responsabile. Non vengono invece riportati dettagli approfonditi sull’indagine (quali prove o nomi di altri indagati) – per quelli sarà eventualmente necessario accedere agli atti tramite un avvocato difensore.
Se dall’istanza 335 risulta che c’è un procedimento penale, cosa devo fare?
Se il certificato ex art. 335 c.p.p. ha esito positivo, significa che la querela ha dato luogo a un procedimento penale in corso oppure che risulti formalmente iscritto come indagato. In questa situazione è fortemente consigliabile nominare un avvocato di fiducia, qualora non lo si sia già fatto.
Il difensore, depositata la nomina in Procura, verrà ufficialmente inserito tra i destinatari delle comunicazioni relative al procedimento e potrà accedere agli atti nel momento in cui il codice lo consente, in particolare a partire dalla conclusione delle indagini preliminari. In tal modo l’avvocato:
- sarà tempestivamente informato degli sviluppi del procedimento (ad esempio richiesta di archiviazione, avviso di conclusione delle indagini, rinvio a giudizio);
- potrà tutelare i tuoi diritti presentando memorie, istanze e documenti difensivi durante la fase delle indagini, nei limiti consentiti;
- se rivesti la qualità di persona offesa, potrà monitorare l’andamento delle indagini e, se del caso, sollecitare l’attività della Procura o proporre opposizione a una richiesta di archiviazione;
- se sei indagato, potrà impostare sin da subito una strategia difensiva, anche mediante lo svolgimento di indagini difensive volte a raccogliere elementi a tuo favore.
In sintesi, un esito positivo dell’istanza ex art. 335 c.p.p. rende opportuna l’immediata assistenza di un difensore, per partecipare consapevolmente al procedimento ed evitare il rischio di perdere comunicazioni o occasioni di tutela.