ISTANZA 335 C.P.P. ONLINE – COME VERIFICARE SE SONO INDAGATO

Non tutti sono a conoscenza che l’ordinamento italiano preveda la possibilità di verificare l’eventuale iscrizione del proprio nominativo nel registro degli indagati in un procedimento penale oppure lo stato di avanzamento di una querela precedentemente sporta, ossia a quale Pubblico Ministero è stata assegnata e con quale numero di iscrizione. Clicca QUI per richiede subito il certificato ex 335 c.p.p.

Indice dei contenuti

Se invece vuoi conoscere la tua fedina penale, hai bisogno di richiedere il certificato del casellario giudiziale, che puoi richiedere QUI.

ISTANZA 335 C.P.P. – COME SAPERE SE SONO INDAGATO

 

Sapere se si è indagati è un diritto riconosciuto dall’ordinamento, in particolare, l’articolo 335 del codice di procedura penale stabilisce che il Pubblico Ministero iscrive nell’apposito registro ogni notizia di reato di cui sia venuto a conoscenza.
Nella maggior parte delle Procure italiane è possibile inoltrare l’istanza anche online, clicca QUI per vedere l’elenco.

Per ottenere il certificato ex 335 c.p.p., è sufficiente compilare il modulo di richiesta che trovi QUI.

CHI PUÒ ACCEDERE AL REGISTRO E COSA SI OTTIENE A SEGUITO DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

L’istanza ex art. 335 cpp può essere proposta da chiunque sia interessato personalmente o mediante un avvocato.

Una volta presentata la richiesta alla Procura competente, nel caso di istanza presentata da chi ritenga di essere sottoposto a indagini, seguirà una comunicazione che attesti:

  • che non risultino iscrizioni suscettibili di comunicazione (certificazione negativa);
  • l’iscrizione dell’individuo nel registro degli indagati, i dati identificativi dell’indagato, il numero di ruolo del procedimento, il Pubblico Ministero procedente e il reato per il quale si è indagati (certificazione positiva);

 

Nel caso di istanza presentata dalla persona offesa a seguito della querela precedentemente sporta, seguirà una comunicazione che attesti:

  • che non risultino iscrizioni suscettibili di comunicazione (certificazione negativa);
  • i dati identificativi della persona offesa, il numero di ruolo del procedimento, il Pubblico Ministero procedente e il reato contestato all’indagato conseguentemente alla querela sporta (certificazione positiva).

A COSA SERVE SAPERE SE SEI ISCRITTO NEL REGISTRO DEGLI INDAGATI?

Venire a conoscenza di un’eventuale iscrizione nel registro degli indagati può risultare un grande vantaggio, poiché permette di anticipare l’elaborazione di un’adeguata strategia difensiva col proprio avvocato. L’indagato, infatti, potrà immediatamente depositare memorie difensive e documenti presso la segreteria del P.M. procedente.

La persona offesa, venuta a conoscenza dei riferimenti del procedimento penale instauratosi conseguentemente alla querela sporta, potrà presentare anch’essa memorie scritte, integrazioni e documenti; oppure chiedere l’assunzione a sommarie informazioni.

COS’È IL REGISTRO DEGLI INDAGATI E COSA COMPORTA L’ISCRIZIONE DI UN NOMINATIVO

Come detto, l’articolo 335 c.p.p. stabilisce che il Pubblico Ministero, cioè il magistrato che esercita l’azione penale, iscriva nell’apposito registro ogni notizia di reato di cui sia venuto a conoscenza.
Tale iscrizione nel registro indagati non implica necessariamente che ci sarà un processo penale, ma consente al PM di compiere atti di indagine anche senza informare l’indagato.

Essere iscritti nel registro degli indagati significa essere soggetti a indagini da parte della Procura a seguito di una notizia di reato che può derivare da una querela, una denuncia o anche semplicemente una segnalazione.
Come detto, è possibile venire a conoscenza della propria iscrizione anche on line.

ESITO NEGATIVO

In caso di esito negativo, la formula che viene apposta sul certificato è la seguente “NON RISULTANO ISCRIZIONI SUSCETTIBILI DI COMUNICAZIONI” e normalmente significa che il soggetto non risulta indagato.

Difatti, occorre chiarire che in casi specifici il diritto dell’indagato di venire a conoscenza dell’iscrizione del proprio nominativo nel registro degli indagati può subire alcune limitazioni:

  • per i reati gravi previsti all’art. 407 c. 2 lett. a c.p.p.
  • su decisione del PM, come previsto dall’articolo 335 comma 3 del c.p.p., qualora le indagini siano particolarmente complesse per un periodo non superiore a tre mesi.

In questi casi il certificato 335 cpp avrà esito negativo, pertanto, si consiglia di ripetere la richiesta dopo tre mesi, in modo tale da ovviare all’ipotesi in cui sia stato il PM a decidere per la secretazione delle indagini.

LE FASI DEL PROCEDIMENTO PENALE

Per capire come verificare i procedimenti penali in corso e qualoi strategia adottare, è importante comprendere le fasi del procedimento penale. L’iscrizione al registro degli indagati avviene durante le indagini preliminari, che è la prima fase del procedimento penale.

Il procedimento penale si articola nelle seguenti fasi:

  • Indagini preliminari al termine delle quali il  PM chiederà al Giudice (GIP) l’archiviazione o il rinvio a giudizio sulla base delle risultanze delle indagini;
  • Udienza preliminare in cui il Giudice (GUP) decide sul rinvio a giudizio o l’archiviazione;
  • Dibattimento – fase successiva all’eventuale rinvio a giudizio e in cui si forma la prova nel rispetto del principio del contraddittorio;
  • Sentenza – decisione del Giudice.

DIFFERENZA COL CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI

L’istanza ex art 335 c.p.p. riguarda soltanto la fase delle indagini preliminari: a seguito della sua proposizione viene comunicato al richiedente la sussistenza o meno di indagini a suo carico oppure i riferimenti del procedimento penale instauratosi a seguito di querela della persona offesa.
Nel caso in cui il procedimento penale sia già nella fase del dibattimento, un’eventuale istanza 335 c.p.p. avrebbe esito negativo, poiché la ricerca andrebbe effettuata non presso le Procure, bensì presso le cancellerie dei Tribunali.

In questo caso occorrere richiedere il certificato dei carichi pendenti.

RICHIEDI IL TUO CERTIFICATO 335 ONLINE

Conoscere la propria posizione nel registro degli indagati e verificare l’esistenza di procedimenti penali è facile e fondamentale per impostare un’ eventuale e corretta strategia difensiva. È importante ribadire che l’iscrizione nel registro degli indagati non comporta una notifica diretta nei confronti dell’interessato.

Grazie alla richiesta 335 online è possibile sapere se si è indagati senza recarsi fisicamente in Procura.

Per verificare se si è indagati in un procedimento penale basta compilare il modulo che trovi QUI sotto, effettuare il pagamento richiesto ed entro un termine variabile che di solito non supera i 15 giorni (max. 30) riceverai la certificazione richiesta e potrai affrontare la tua situazione legale con consapevolezza e tranquillità.

PAGAMENTO ONLINE

€ 50

Paga con PayPal o carta di credito, e compila il form sottostante.

ESEMPIO DI CERTIFICATO

ELENCO DELLE PROCURE PRESSO LE QUALI RICHIEDERE IL CERTIFICATO ONLINE

 

Procura della Repubblica Indirizzo Località
ANCONA Via Giacomo Matteotti, 48, 60121 Ancona
AREZZO Piazza Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, 1, 52100 Arezzo
ASCOLI PICENO Piazza Serafino Orlini, 1 , 63100 Ascoli Piceno
AVELLINO Piazza D’Armi, 2, 83100 Avellino
AVEZZANO Camillo Corradini, 144, 67051 Avezzano
BARI Viale Dioguardi, 5, 70124 Bari
BENEVENTO Via De Caro, 7, 82100 Benevento
BERGAMO Piazza Alighieri Dante, 2, 24121 Bergamo
BRINDISI via Angelo Lanzellotti, 3, 72100 Brindisi
BRESCIA via Gambara Lattanzio, 40, 25121 Brescia
BOLOGNA via Garibaldi, 6, 40124 Bologna
BOLZANO Piazza Tribunale, 1, 39100 Bolzano
CAMPOBASSO Piazza Vittorio Emanuele II, 26, 86100 Campobasso
CAGLIARI Piazza della Repubblica, 18, 09125 Cagliari
CASSINO P.za  A. Labriola, 1, 03043 Cassino
CHIETI Via Silvio e Beltrando Spaventa, 4, 66100 Chieti
CIVITAVECCHIA Via Terme di Traiano, 56, 00053 Civitavecchia
CREMONA Via Jacini, 6/A, 26100 Cremona
CUNEO Piazza Galimberti, 7, 12100 Cuneo
ENNA Viale Armando Diaz, 10 – 94100 Enna
FERRARA via Borgo dei Leoni, 60, 44121 Ferrara
FIRENZE Viale Alessandro Guidoni, 61, 50127 Firenze
FOGGIA Viale I Maggio, 30, 71122 Foggia
GENOVA Piazza Portoria, 1, 16121 Genova
LANCIANO Via Fiume, 14, 66034 Lanciano
LARINO P.za del Popolo, 1, 86035 Larino
LA SPEZIA Viale Italia, 142, 19124 La Spezia
LODI Viale Milano, 2, 26900 Lodi
LUCCA via Galli Tassi, 61, 55100 Lucca
MACERATA Via Pesaro, 6, 62100 Macerata
MARSALA Via del Fante, 50/A, 91025 Marsala
MATERA Viale Aldo Moro, 26, 75100 Matera
MILANO Via Freguglia Carlo, 1, 20122 Milano
MESSINA Via Tommaso Cannizzaro – Piazza S. Pugliatti 98100 Messina
MODENA Corso Canalgrande, 77, 41121 Modena
MONZA Via Laura Solera, 3, 20900 Monza
NAPOLI Via Costantino Grimaldi, E/5, 80143 Napoli
NAPOLI NORD – AVERSA Piazza Trieste e Trento, 27, 81031 Aversa
NOCERA INFERIORE Via Falcone, 12-14, 84014 Nocera Inferiore
NOLA Palazzo Orsini – Piazza G. Bruno 80035 Nola
NOVARA Baluardo La Marmora, 17, 28100 Novara
PADOVA Via Niccolò Tommaseo, 55, 35131 Padova
PARMA Piazzale Corte d’Appello, 1, 43121 Parma
PALERMO P.za Vittorio Emanuele Orlando, 1, 90138 Palermo
PAOLA Via Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, 9, 87027 Paola
PAVIA Piazza del Tribunale, 1, 27100 Pavia
PERUGIA Piazza Matteotti, 1, 06126 Perugia
PISA Piazza della Repubblica, 5, 56127 Pisa
PORDENONE Piazza Giustiniano, 7, 33170 Podernone
POTENZA Via Nazario Sauro, 71, 85100 Potenza
PRATO Piazzale Falcone e Borsellino, 8, 59100 Prato
RAVENNA Viale G. Falcone, 67, 48124 Ravenna
REGGIO EMILIA Via Avvenire Paterlini n. 1, 42124 Reggio nell’Emilia
RIMINI Viale Carlo Alberto dalla Chiesa, 11, 47923 Rimini
ROMA Via Golametto, 12, 00196 Roma
ROVERETO Corso Rosmini Antonio, 65 – 38068 Rovereto
SALA CONSILINA Contrada Tressanti, Sala Consilina, 84036 Sala Consilina
SALERNO Torre F “Nicola Giacumbi” in viale dell’Unità d’Italia, 84122 Salerno
SANTA MARIA CAPUA VETERE Piazza della Resistenza, 81055 Santa Maria capua Vetere
SASSARI Via Roma, 49, 07100 Sassari
SAVONA Piazza Barile, 1, 17100 Savona
SIRACUSA V. le Santa Panagia, 109, 96100 Siracusa
TERMINI IMERESE Piazza F. Ugo Di Blasi, 1 – 90018 Termini Imerese
TREVISO Viale Giuseppe Verdi, 18, 31100 Treviso
TORINO C.so Vittorio Emanuele II, 130, 10138 Torino
TRANI via Accademia dei Pellegrini, 16, 76125 Trani
TRAPANI Via XXX Gennaio, 17, 91100 Trapani
TRIESTE Foro Ulpiano, 1, 34133 Trieste
TRENTO Largo Luigi Pigarelli, 1, 38122 Trento
VARESE Piazza Cacciatori delle Alpi, 4, 21100 Varese
VENEZIA Santa Croce, 430/Edificio 3, 30135 Venezia
VERBANIA Corso Europa 3, 28922 Verbania
VERCELLI Piazza Amedeo IX, 6, 13100 Vercelli
VERONA Via dello Zappatore, 1, 37122 Verona
VICENZA Via Ettore Gallo,24, 36100 Vicenza
UDINE Via Lovaria, 8, 33100 Udine

 

FAQ SULL’ISTANZA ARTICOLO 335 C.P.P.

 

Che cos’è l’istanza 335 c.p.p. e a cosa serve?

L’istanza ex art. 335 del codice di procedura penale è una richiesta formale rivolta alla Procura della Repubblica per sapere se il proprio nome risulta iscritto nel registro delle notizie di reato oppure l’esito di una querela sporta. In altre parole, serve a conoscere se esiste un procedimento penale in corso a proprio carico (cioè se si è indagati) oppure relativo a un reato di cui si è stati vittima (persona offesa). Grazie a questa istanza, si può ottenere dall’Ufficio del casellario della Procura un “certificato ex art. 335 c.p.p.” che comunicherà l’eventuale presenza di indagini in corso e i dettagli essenziali del procedimento penale (numero di fascicolo, reato ipotizzato, pubblico ministero assegnato, ecc.).

Chi può richiedere un certificato ex art. 335 c.p.p.?

Possono presentare l’istanza 335:

  • la persona offesa dal reato (vittima/querelante) – ad esempio chi ha sporto querela e vuole conoscerne gli sviluppi;
  • la persona indagata (indagato) – chi sospetta di essere sottoposto a indagini e vuol sapere se il proprio nome risulta iscritto nel registro degli indagati;
  • il difensore di fiducia – un avvocato nominato dalla persona offesa o dall’indagato può presentare l’istanza per conto del cliente.

Dove si presenta l’istanza 335 c.p.p. e come si fa la richiesta?

L’istanza si deposita presso la Procura della Repubblica competente per territorio, ossia quella del luogo in cui si suppone sia stato commesso il fatto reato oggetto di querela mediante il portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia o tramite un avvocato.

Presentare un’istanza 335 c.p.p. ha un costo?

No, l’istanza ex art. 335 c.p.p. non prevede alcun costo amministrativo – è esente da imposta di bollo e da diritti di segreteria. Ciò significa che depositare la richiesta in Procura è gratuito. Tuttavia, se ci si avvale di un avvocato per la presentazione, andrà corrisposto il compenso professionale concordato per il servizio (il quale può variare in base al legale e all’urgenza).

 

In quanto tempo si ottiene una risposta all’istanza 335?

Non esiste un termine perentorio fissato dalla legge entro cui la Procura deve rispondere alla richiesta 335. In genere, dopo aver presentato l’istanza, trascorrono alcune settimane prima di poter ottenere il certificato ed essere informati dell’esito. I tempi possono variare da Procura a Procura e a seconda del carico di lavoro: in alcuni casi l’esito viene comunicato nel giro di 2-4 settimane, in altri può richiedere più tempo.

Quanto possono durare le indagini preliminari su un reato?

Le indagini preliminari (ossia la fase investigativa a cura del Pubblico Ministero e della polizia giudiziaria) non possono durare indefinitamente. La legge prevede una durata massima ordinaria di sei mesi, prorogabile fino a 18 mesi e, per i reati di cui all’art. 407 c.p.p., fino a 24 mesi.. Allo scadere di questi termini, il Pubblico Ministero deve prendere una decisione: esercitare l’azione penale (e quindi chiedere il rinvio a giudizio dell’indagato), oppure chiedere l’archiviazione del procedimento. In sintesi, trascorso al massimo un anno e mezzo (o due anni nei casi più gravi) dall’iscrizione, le indagini devono concludersi e il PM deve formulare una richiesta al giudice (GIP).

È possibile che l’istanza 335 dia esito negativo anche se c’è un’indagine in corso?

Sì, può succedere. Un esito negativo significa che dal certificato 335 non risulta alcun procedimento iscritto a carico della persona (il certificato risulta “vuoto”). Tuttavia, ciò non garantisce al 100% che non vi siano indagini in corso. Le ragioni possono essere principalmente due:

 

  1. Ritardo di registrazione: può darsi che la notizia di reato (denuncia/querela) sia stata trasmessa alle autorità ma non sia ancora stata formalmente iscritta nel registro al momento della richiesta. Vi è spesso un ritardo fisiologico nelle iscrizioni, per cui presentando l’istanza troppo a ridosso dei fatti denunciati si rischia di ottenere un negativo “provvisorio”. In questo caso si consiglia di ripetere la richiesta dopo qualche settimana, così da dare il tempo alla Procura di aggiornare i registri.
  2. Segreto investigativo: in alcune situazioni, specialmente per reati di particolare gravità (ad es. associazione mafiosa, terrorismo, omicidio), il Pubblico Ministero può disporre, con atto motivato, che l’iscrizione nel registro delle notizie di reato non sia comunicata per un periodo iniziale non superiore a tre mesi, al fine di tutelare le esigenze investigative. Durante tale periodo di segretazione, anche in presenza di un’indagine effettivamente in corso, la presentazione dell’istanza ex art. 335 c.p.p. può avere esito negativo o non fornire alcuna informazione all’istante.

 

Cosa vuol dire quindi 335 negativo?

In sintesi, un certificato ex art. 335 c.p.p. con esito negativo significa che, allo stato, non risultano iscrizioni a carico del soggetto nel registro delle notizie di reato. Tuttavia, ciò non esclude che l’iscrizione possa intervenire successivamente, sicché può essere opportuno ripresentare l’istanza dopo un certo periodo di tempo.

Qualora il Pubblico Ministero intenda formulare richiesta di archiviazione, il querelante ne viene informato, purché abbia previamente dichiarato di voler ricevere avviso, al fine di poter proporre opposizione alla richiesta di archiviazione.

Dal punto di vista dell’indagato, un’istanza ex art. 335 c.p.p. presentata successivamente all’avvenuta archiviazione del procedimento, richiesta dal PM e disposta dal GIP, non può che avere come esito la dicitura: “non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione”.

 

Posso presentare l’istanza 335 c.p.p. se mi trovo all’estero?

Sì. Non è necessario trovarsi fisicamente in Italia per richiedere il certificato ex art. 335 c.p.p. Se sei all’estero e hai interesse a sapere lo stato di un procedimento in Italia (ad esempio perché hai sporto querela mentre eri in Italia, oppure temi di essere stato denunciato), puoi comunque avanzare l’istanza. In pratica hai due strade: incaricare un avvocato di fiducia in Italia che presenti l’istanza per tuo conto, oppure inviarla tu stesso a distanza. In ogni caso è consigliabile farsi guidare da un legale che conosca le prassi della Procura in questione, specialmente se non parli italiano, così da evitare che la richiesta venga rigettata per vizi di forma.

 

Se mi trovo all’estero, come avvengono le notifiche di atti del procedimento penale?

Anche se ti trovi all’estero, le notifiche degli atti del procedimento penale possono comunque essere effettuate, ma le modalità variano a seconda della tua posizione processuale (persona offesa o indagato/imputato).

Se hai sporto querela in Italia in qualità di persona offesa, normalmente ti viene richiesto di indicare un domicilio per le notifiche, che può essere eletto anche presso un avvocato di fiducia. In mancanza di un domicilio eletto in Italia, le comunicazioni possono essere effettuate all’indirizzo estero indicato, spesso mediante raccomandata internazionale; in alcuni casi l’autorità può invitarti a eleggere un domicilio in Italia per agevolare le notifiche successive.

Diversamente, per l’indagato o imputato, la legge attribuisce particolare rilievo alla dichiarazione o elezione di domicilio (artt. 161 ss. c.p.p.). Qualora l’indagato o imputato non abbia dichiarato o eletto un domicilio idoneo, l’autorità procede alle notifiche secondo le regole previste dal codice di procedura penale. Solo nel caso in cui il destinatario risulti irreperibile, all’esito delle ricerche prescritte, la legge consente che taluni atti siano notificati mediante deposito presso la cancelleria o la Procura, con effetti di notifica validi sul piano formale.

Può accadere, soprattutto quando il soggetto risiede stabilmente all’estero, che le notifiche non pervengano effettivamente al destinatario, per difficoltà postali o per l’assenza di un domicilio eletto in Italia. Anche per questo motivo può essere utile presentare un’istanza ex art. 335 c.p.p.

Attraverso il certificato 335 è infatti possibile verificare se risulta iscritto un procedimento penale e, in caso positivo, attivarsi tempestivamente – ad esempio nominando un difensore in Italia ed eleggendo domicilio – per acquisire informazioni e prendere visione degli atti che potrebbero non essere stati materialmente ricevuti.

 

Che cosa significa “RG” in un procedimento penale?

“RG” è la sigla che sta per Registro Generale. Ogni procedimento penale ha un proprio numero identificativo, detto numero di registro generale del reato. In pratica è il numero di protocollo assegnato al fascicolo dall’ufficio giudiziario. Sul certificato ex art. 335 c.p.p., se risulta un procedimento, viene indicato proprio il relativo numero di RG (oltre ad altre informazioni). Ad esempio, si potrebbe leggere “Proc. n. RG 1234/2025” quel numero è il codice univoco con cui la Procura identifica il caso in questione.

 

Che informazioni riporta un certificato 335 c.p.p. con esito positivo?

Se l’istanza 335 dà esito positivo, significa che esiste almeno un procedimento penale iscritto. In tal caso il certificato rilasciato dalla Procura conterrà generalmente:

  1. Il numero del procedimento penale – cioè il numero di RG (registro generale) del fascicolo;
  2. L’autorità procedente(ossia la Procura presso la quale si è presentata l’istanza) e il Pubblico Ministero titolare dell’indagine;
  3. Le generalità della persona offesa (se la richiesta è fatta dalla vittima) oppure dell’indagato (se fatta dall’indagato stesso) – questo per collegare l’iscrizione alla persona interessata;
  4. La qualificazione giuridica del fatto reato ipotizzato – ovvero l’articolo di legge che si ritiene violato e la descrizione sommaria del reato per cui si procede (es: “furto aggravato art. 624 c.p.”);

In sostanza, il certificato 335 positivo ti dirà che cosa si sta indagando, in quale Procura, con quale numero di fascicolo e chi è il PM responsabile. Non vengono invece riportati dettagli approfonditi sull’indagine (quali prove o nomi di altri indagati) – per quelli sarà eventualmente necessario accedere agli atti tramite un avvocato difensore.

 

Se dall’istanza 335 risulta che c’è un procedimento penale, cosa devo fare?

Se il certificato ex art. 335 c.p.p. ha esito positivo, significa che la querela ha dato luogo a un procedimento penale in corso oppure che risulti formalmente iscritto come indagato. In questa situazione è fortemente consigliabile nominare un avvocato di fiducia, qualora non lo si sia già fatto.

Il difensore, depositata la nomina in Procura, verrà ufficialmente inserito tra i destinatari delle comunicazioni relative al procedimento e potrà accedere agli atti nel momento in cui il codice lo consente, in particolare a partire dalla conclusione delle indagini preliminari. In tal modo l’avvocato:

  • sarà tempestivamente informato degli sviluppi del procedimento (ad esempio richiesta di archiviazione, avviso di conclusione delle indagini, rinvio a giudizio);
  • potrà tutelare i tuoi diritti presentando memorie, istanze e documenti difensivi durante la fase delle indagini, nei limiti consentiti;
  • se rivesti la qualità di persona offesa, potrà monitorare l’andamento delle indagini e, se del caso, sollecitare l’attività della Procura o proporre opposizione a una richiesta di archiviazione;
  • se sei indagato, potrà impostare sin da subito una strategia difensiva, anche mediante lo svolgimento di indagini difensive volte a raccogliere elementi a tuo favore.

In sintesi, un esito positivo dell’istanza ex art. 335 c.p.p. rende opportuna l’immediata assistenza di un difensore, per partecipare consapevolmente al procedimento ed evitare il rischio di perdere comunicazioni o occasioni di tutela.

L’istanza 335 c.p.p. è la stessa cosa del casellario giudiziale o del certificato dei carichi pendenti?

No, si tratta di documenti diversi e con scopi differenti. L’istanza ex art. 335 c.p.p. – come abbiamo visto – serve a conoscere l’esistenza di indagini preliminari in corso (ancora nella fase investigativa, prima che parta un formale processo). Invece, il certificato del casellario giudiziale riporta le condanne penali definitive eventualmente a carico di una persona, cioè i provvedimenti di condanna passati in giudicato (oltre ad eventuali altri provvedimenti previsti per legge). Il certificato dei carichi pendenti, invece, attesta la presenza di procedimenti penali pendenti nei confronti di un soggetto, che sono già nella fase processuale: in pratica elenca i procedimenti per i quali il Pubblico Ministero ha già esercitato l’azione penale e che sono tuttora in corso di giudizio (non ancora definiti con sentenza), citazione diretta a giudizio o richiesta di rinvio a giudizio.
Facciamo un esempio per chiarire: se Tizio è attualmente indagato per un reato, dal certificato 335 emergerà l’esistenza dell’indagine a suo carico. Se Tizio è già stato rinviato a giudizio e il processo è in corso davanti al giudice, allora quel procedimento comparirà nei suoi carichi pendenti (ma non verrebbe più segnalato dal 335, perché la fase investigativa si è chiusa). Infine, se Tizio è stato condannato in via definitiva, quella condanna risulterà iscritta nel casellario giudiziale ma non nei carichi pendenti né nel 335 (dato che non è più né pendente né in fase di indagine, bensì conclusa). Dunque, istanza 335, carichi pendenti e casellario fotografano tre stadi diversi del procedimento penale (indagini in corso, processi in corso, esiti finali) e vanno richiesti separatamente a seconda delle informazioni che interessano.

 

Che differenza c’è tra querela e denuncia?

Spesso nel linguaggio comune i termini “denuncia” e “querela” vengono usati indifferentemente, ma dal punto di vista giuridico indicano due atti distinti. In generale la denuncia è l’atto con cui chiunque (non solo la vittima) informa l’Autorità Giudiziaria o di polizia di un fatto che potrebbe costituire reato perseguibile d’ufficio. La querela, invece, è l’atto attraverso cui la persona offesa esprime la volontà che l’autore di un certo reato sia perseguito penalmente. La differenza pratica principale è che alcuni reati richiedono obbligatoriamente una querela da parte della vittima per far partire l’azione penale (sono i cosiddetti reati “perseguibili a querela di parte”, di solito meno gravi); senza querela, in questi casi, il reato non viene perseguito. I reati più gravi, invece, sono perseguibili d’ufficio: in questi casi una denuncia serve a dare notizia del reato al PM e non serve il consenso della vittima affinché lo Stato proceda. Ad esempio, per un furto in abitazione basta una denuncia (il procedimento parte comunque poiché il reato è procedibile d’ufficio), mentre per il furto semplice occorre la querela della persona offesa entro 3 mesi, altrimenti l’autore non potrà più essere processato. Un’altra differenza importante è che la querela si può ritirare: la persona offesa, dopo aver sporto querela, può decidere di “rimetterla” (rinunciarvi), facendo cessare il procedimento penale; la denuncia invece, una volta presentata, non può essere ritirata e farà il suo corso. In sintesi: la denuncia è un atto per segnalare un reato (soprattutto quelli procedibili d’ufficio), mentre la querela oltre a segnalare il fatto esprime la volontà della vittima di punire il colpevole ed è necessaria per procedere in determinati reati.

Un minore può presentare un’istanza 335 c.p.p?

Quando l’istanza ex art. 335 c.p.p. riguarda un minore indagato, essa non può essere presentata direttamente dal minore, in quanto privo della necessaria capacità di agire. La richiesta deve quindi essere proposta nell’interesse del minore da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore legale; in alternativa, può essere presentata dal difensore del minore, purché regolarmente nominato dai genitori o dal tutore. Nella prassi, l’istanza è sottoscritta dal genitore o depositata dall’avvocato, con allegazione della documentazione attestante la rappresentanza(ad esempio lo stato di famiglia) e, ove occorra, dell’atto di nomina. È opportuno che il testo indichi chiaramente le generalità del minore e la sua condizione di minorenne. Qualora dall’istanza risulti l’esistenza di un procedimento penale, la Procura potrà sollecitare la nomina di un difensore e le successive comunicazioni saranno indirizzate ai soggetti legittimati a rappresentare il minore e al suo avvocato, assicurando così il rispetto delle garanzie previste per i procedimenti a carico di minorenni fin dalle fasi iniziali.

La Procura competente cui presentare l’istanza è quella presso il Tribunale dei minori.

 

È possibile venire a conoscenza del nominativo dell’eventuale querelante?

No. Il certificato rilasciato a seguito di un’istanza ex art. 335 c.p.p. presentata dall’indagato, anche in caso di esito positivo, non riporta mai il nominativo della persona che ha sporto querela. L’istanza 335 ha infatti una funzione meramente informativa e consente di conoscere esclusivamente l’esistenza di un’iscrizione nel registro delle notizie di reato, nei limiti consentiti dalla legge, senza fornire indicazioni sull’identità del querelante o della persona offesa. Tuttavia, ciò non significa che l’indagato non potrà mai conoscere l’identità del querelante: l’identità della persona offesa emergerà dagli atti una volta che questi divengano conoscibili (ad esempio con l’avviso ex art. 415-bis c.p.p.).

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