Non tutti sanno che l’art. 24 del Testo Unico sul casellario giudiziale, hai la possibilità di richiedere il certificato del casellario giudiziale e ottenere un quadro parziale della tua situazione penale.
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CHE COS’È IL CASELLARIO GIUDIZIALE PENALE?
La fedina penale è un documento che raccoglie i precedenti penali di una persona, ossia le condanne che sono divenute definitive.
Il certificato del casellario giudiziale penale è il documento che riporta la maggior parte (ma non tutte) delle condanne definitive che ti sono state inflitte. La fedina penale, conosciuta anche come certificato penale del casellario giudiziale, elenca i precedenti penali legati a una determinata persona.
Ad eccezione del certificato richiesto dall’Autorità Giudiziaria, che include tutti i precedenti penali di un soggetto, la legge stabilisce che alcuni precedenti non siano riportati negli altri tipi di certificati. Questo per agevolare il reinserimento sociale del condannato.
I precedenti che non vengono inclusi nel certificato sono quelli elencati dall’art. comma 1 del Testo Unico sul casellario giudiziale, quali:
- le condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell’art. 175 c.p., purché il beneficio non sia stato revocato;
- le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell’art. 167, comma 1, c.p.;
- le condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall’art. 556 c.p.;
- le condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l’amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
- la pronuncia di patteggiamento, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, e i decreti penali;
- le condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
- i provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis c.p., quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
- i provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;
- i provvedimenti che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
- i provvedimenti giudiziari emessi dal Giudice di pace;
- i provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del Giudice di pace emessi da un Giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;
- i provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all’amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate;
- i provvedimenti che ai sensi dell’art. 464-quater c.p.p. dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova;
- le sentenze che ai sensi dell’articolo 464-septies c.p.p. penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.
Il certificato del casellario giudiziale ha, quindi, le seguenti caratteristiche:
- è nominativo: indica il tuo nome e cognome.
- è valido per sei mesi dal rilascio
- occorre pagare la marca da bollo per ottenerne il rilascio
DOVE SI RICHIEDE IL CASELLARIO GIUDIZIALE?
Il certificato del casellario giudiziale può essere richiesto presso qualsiasi Procura della Repubblica italiana, indipendentemente dal luogo in cui è avvenuta la condanna. Le iscrizioni presenti nel casellario giudiziale sono le stesse in tutto il territorio nazionale.
A COSA SERVE IL CASELLARIO GIUDIZIALE?
Il certificato del casellario giudiziale viene solitamente richiesto per verificare la fedina penale di una persona. Serve in diverse situazioni, come:
- pratiche di adozione o affidamento di minori;
- richieste di permesso di soggiorno;
- partecipazione a gare d’appalto;
- Certificato antipedofilia per le assunzioni lavorative: l’art. 2 D. Lgs. n. 39/2014, prevede l’obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale per il datore di lavoro che assuma una persona per svolgere attività professionali o volontarie che comportino contatti diretti e regolari con minori
DIFFERENZA CON LA VISURA DEL CASELLARIO GIUDIZIALE
La visura, diversamente dal certificato, non ha efficacia certificativa e quindi non può essere esibita per finalità amministrative o per ragioni di lavoro, ma permette al richiedente di conoscere tutti i provvedimenti giudiziari definitivi a suo carico, compresi quelli non visibili nel certificato, ai sensi dell’art. 24 del T.U.
Difatti, l’assenza di visibilità di una condanna nel casellario giudiziale non implica che il provvedimento non esista.
La visura è, dunque, lo strumento completo per conoscere la situazione giudiziaria dell’interessato in modo completo.
DIFFERENZA COL CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI
Il certificato dei carichi pendenti riporta i procedimenti penali ancora in corso (non quelli conclusi in maniera definitiva come nel certificato del casellario giudiziale) che non sono stati ancora conclusi e deve essere richiesto presso la Procura della Repubblica del Tribunale dove si sta svolgendo il processo.
DIFFERENZA CON L’ISTANZA 335 CPP
Se, invece, vuoi conoscere se ci sono indagini penali a tuo carico oppure lo stato di una querela che hai sporto devi avanzare un’istanza ai sensi dell’art. 335 del codice di procedura penale.
Puoi richiederlo online CLICCANDO QUI.
COME CANCELLARE ALCUNI REATI DAL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE
Pur avendo ricevuto una condanna definitiva, esistono alcuni modi per evitare che risulti sul casellario giudiziale.
ISTANZA DI RIABILITAZIONE PENALE
La riabilitazione è un procedimento attraverso il quale una persona condannata può ottenere l’estinzione delle pene accessorie (ad esempio l’interdizione da determinate cariche o professioni) e degli effetti penali della condanna, pertanto, rappresenta uno strumento utile per rimuovere una condanna dalla fedina penale.
Difatti, dopo aver ottenuto la riabilitazione, la condanna non viene eliminata dal casellario, ma viene registrato un provvedimento di riabilitazione che attesta l’estinzione della pena. Chi richiede il certificato del casellario giudiziale dopo aver ottenuto la riabilitazione non troverà più la condanna nel proprio estratto. Tuttavia, questa informazione non è valida per la pubblica amministrazione o per l’autorità giudiziaria, poiché in questi casi la condanna rimane registrata, accompagnata dall’annotazione del provvedimento di riabilitazione e dell’estinzione della pena. La riabilitazione, infatti, elimina gli effetti negativi del reato.
Per richiedere la riabilitazione, è necessario presentare un’istanza al Tribunale di sorveglianza, qualora siano presenti i requisiti richiesti dall’art 179 del codice penale:
- devono essere trascorsi almeno 3 anni (8 nel caso di recidiva) dal giorno in cui la pena è stata eseguita o estinta.
- il condannato deve aver dato prove effettive e costanti di buona condotta.
- il condannato deve aver adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato, come risarcimenti o restituzioni.
ESTINZIONE DEL REATO E CASELLARIO GIUDIZIALE
Nel caso di sospensione condizionale della pena, patteggiamento, decreto penale di condanna, si può richiedere l’estinzione del reato attraverso un’istanza al Giudice dell’esecuzione che ha emesso la sentenza. La domanda di estinzione del reato può essere presentata solo qualora nel termine di 2 anni (o 5 per i reati più gravi) il richiedente non abbia subito un’ulteriore condanna per delitti o contravvenzioni della stessa natura.
Una volta dichiarata l’estinzione del reato, la condanna non sarà più visibile nel certificato penale richiesto dall’interessato, grazie alla riforma del casellario giudiziale (D.Lgs. n. 122/2018).