PERMESSO DI SOGGIORNO PER RESIDENZA ELETTIVA IN ITALIA: REQUISITI, PROCEDURA E VANTAGGI

Il permesso di soggiorno per residenza elettiva è una particolare tipologia di titolo di soggiorno che consente ai cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea di vivere stabilmente in Italia senza svolgere alcuna attività lavorativa, a condizione che dispongano di risorse economiche autonome, stabili e sufficienti al proprio mantenimento. Tale permesso consente anche al titolare di viaggiare liberamente in altri paesi dell’area Schengen per un massimo di 90 giorni ogni 180 giorni. Si tratta di uno strumento pensato, in particolare, per pensionati, soggetti economicamente indipendenti, investitori o persone che desiderano trasferirsi in Italia per scelta di vita, senza finalità lavorative, e godere in modo continuativo del territorio, dei servizi e della qualità della vita offerta dal Paese.

COS’È IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER RESIDENZA ELETTIVA

Il permesso di soggiorno per residenza elettiva è disciplinato dall’art. 11 del D.P.R. 394/1999 e dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850, Allegato A, paragrafo 13.

È rilasciato ai cittadini extra UE intenzionati a stabilire la propria residenza in Italia senza esercitare attività lavorativa, dimostrando il possesso di risorse economiche adeguate e continuative.

Chi ottiene questo titolo può vivere in Italia, affittare o acquistare un immobile, iscriversi all’anagrafe comunale, accedere ai servizi sanitari e circolare liberamente nello spazio Schengen per brevi periodi. Rimane invece esclusa la possibilità di lavorare, sia come dipendente sia come autonomo, salvo successiva conversione del permesso nei casi previsti dalla legge.

La residenza elettiva è, dunque, una forma di soggiorno fondata su una scelta personale di stabilizzazione, non collegata a esigenze lavorative, di studio o di ricongiungimento familiare.

 

CHI PUÒ RICHIEDERE IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER RESIDENZA ELETTIVA

Il permesso può essere richiesto da qualsiasi cittadino non appartenente all’Unione Europea che sia in grado di dimostrare la sussistenza dei requisiti economici, abitativi e assicurativi richiesti dalla normativa.

1) allo straniero titolare di un visto di ingresso per residenza elettiva;

2) allo straniero che era titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per motivi familiare che richieda la conversione del permesso di soggiorno in suo possesso (art. 14, comma 1, lett. d) R.A.);

3) a cittadini stranieri legati a un cittadino dell’Unione Europea da vincoli familiari che non rientrano nella nozione di “familiare diretto” prevista dalla normativa europea. Rientrano in tale categoria, in particolare, i partner conviventi di cittadini UE.

È il caso del convivente all’estero del richiedente il permesso di soggiorno.

 

REQUISITI PER OTTENERE IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER RESIDENZA ELETTIVA

Per il rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva è necessario dimostrare il possesso congiunto di specifici requisiti. La mancanza anche di uno solo di essi può determinare il rigetto della domanda.

  1. Reddito minimo richiesto

Il requisito economico è quello di maggiore rilevanza. È necessario dimostrare risorse economiche (pensioni, rendite, proprietà immobiliari, attività economico-commerciali stabili o altre fonti, diverse dal lavoro subordinato), non inferiori a tre volte l’importo annuo indicato nella Direttiva del Ministero dell’Interno del 1° marzo 2000, che definisce i mezzi di sussistenza per l’ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato.

In via generale, la prassi amministrativa richiede un reddito non inferiore a circa 32.000,00 euro annui netti per il richiedente singolo, con un incremento di circa il 20% per ogni familiare convivente. Tale importo può essere aggiornato annualmente.

Il reddito deve provenire da fonti lecite e documentabili, quali pensioni, rendite immobiliari, dividendi, interessi o altre entrate continuative, a patto che la fonte non sia un’attività lavorativa.

  1. Disponibilità di un alloggio in Italia

È necessario dimostrare la disponibilità di un’abitazione idonea nel territorio italiano, in proprietà o in locazione.
Nel caso di locazione, il contratto deve essere regolarmente registrato e avere una durata coerente con quella del permesso richiesto.

  1. Polizza sanitaria

Il richiedente deve essere titolare di un’assicurazione sanitaria valida in Italia, privata o tramite iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, che copra integralmente i rischi di malattia e infortunio.

  1. Assenza di motivi ostativi

Come per ogni titolo di soggiorno, è richiesta l’assenza di condanne penali gravi o di elementi che possano far ritenere il soggetto pericoloso per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

 

LA PROCEDURA PER OTTENERE IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER RESIDENZA ELETTIVA

La procedura si articola in più fasi, che richiedono attenzione e una corretta predisposizione documentale.

  1. Richiesta del visto di ingresso

Il primo passaggio avviene presso il Consolato italiano nel Paese di origine o di stabile residenza, dove viene presentata la domanda di visto per residenza elettiva, corredata da tutta la documentazione richiesta.
Occorre sottolineare che secondo la giurisprudenza amministrativa l’eventuale mancanza del visto assume rilievo meramente formale e deve ritenersi recessiva rispetto alla verifica dei requisiti sostanziali previsti dall’art. 11, comma 1, lett. c-quater, del d.P.R. n. 394/1999 e dall’Allegato A, n. 13, del D.M. 11 maggio 2011, i quali richiedono esclusivamente la disponibilità di un’abitazione da eleggere a residenza e il possesso di ampie risorse economiche e della polizza sanitaria. (TAR Sicilia – Catania sentenza n. 3031 del 2025).

Ne consegue che il diniego del permesso di soggiorno per residenza elettiva fondato unicamente sull’assenza del visto di ingresso risulta illegittimo qualora l’Amministrazione non abbia accertato la carenza dei requisiti sostanziali di ordine economico e abitativo, tenuto conto della peculiarità di tale tipologia di titolo di soggiorno, che, per le caratteristiche richieste, può prescindere dalle quote dei flussi di ingresso degli stranieri.

  1. Ingresso in Italia e domanda di permesso di soggiorno

Una volta ottenuto il visto, lo straniero deve fare ingresso in Italia e presentare la domanda di permesso di soggiorno entro 8 giorni lavorativi, tramite kit postale, allegando i documenti richiesti.

  1. Convocazione in Questura e rilascio

La Questura competente procede alla convocazione per il rilievo delle impronte digitali e la verifica della documentazione. In caso di esito positivo, il permesso viene rilasciato con durata generalmente annuale.

 

DURATA E RINNOVO

Il permesso di soggiorno per residenza elettiva ha, di regola, durata di un anno o due anni ed è rinnovabile, purché permangano i requisiti originari.

La domanda di rinnovo si effettua mediante kit postale.
Dopo cinque anni di soggiorno regolare e continuativo, è possibile richiedere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER RESIDENZA ELETTIVA

In alcuni casi, il permesso per residenza elettiva può essere convertito in un diverso titolo di soggiorno, ad esempio per motivi familiari o di lavoro, qualora il titolare maturi nuovi requisiti nel corso della permanenza in Italia.

La conversione deve essere valutata con attenzione, poiché non è automatica e richiede il rispetto di condizioni stringenti e tempistiche precise.

 

PROBLEMATICHE FREQUENTI

Come descritto, il permesso di soggiorno per residenza elettiva consente l’iscrizione anagrafica nel Comune di dimora abituale e presuppone, quale requisito sostanziale, la stabile ed effettiva permanenza del titolare sul territorio nazionale. In conformità alla nozione civilistica di residenza di cui all’art. 43, comma 2, c.c., richiamata anche dalla normativa in materia di immigrazione, la residenza elettiva non configura un istituto autonomo o attenuato, ma implica l’effettiva fissazione della dimora abituale in Italia. La mancata iscrizione anagrafica non costituisce, di per sé, causa automatica di diniego o revoca del titolo di soggiorno; tuttavia, essa può essere legittimamente valutata quale indice sintomatico dell’assenza del requisito sostanziale della dimora effettiva, ove risulti accompagnata da elementi fattuali idonei a dimostrare la mancanza di una permanenza stabile e continuativa nel territorio dello Stato. In tal senso, la residenza anagrafica non ha natura meramente formale, ma rappresenta il riflesso giuridico di una situazione di fatto preesistente, che l’interessato è tenuto a dichiarare ai sensi della normativa anagrafica vigente. (TAR Friuli Venezia Giulia n. 551/2011).

Inoltre, sebbene il permesso di soggiorno per residenza elettiva consenta la circolazione nello spazio Schengen per soggiorni di breve durata (fino a 90 giorni ogni 180), la permanenza prevalente del titolare deve avvenire nel territorio nazionale. Ai sensi dell’art. 13, comma 4, del d.P.R. n. 394/1999, il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato qualora risulti che lo straniero abbia interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo superiore a sei mesi ovvero, nel caso di permessi di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà della validità del titolo, salvo che l’assenza sia dipesa da obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.

Tale previsione assume particolare rilievo con riferimento al permesso per residenza elettiva, il quale presuppone, per sua natura, la stabile ed effettiva dimora abituale in Italia. Ne consegue che assenze prolungate o prevalenti dal territorio dello Stato, ove non giustificate da motivi oggettivi e documentati, risultano incompatibili con i presupposti sostanziali del titolo e possono legittimare il diniego del rinnovo o la revoca del permesso.

In ogni caso, se la domanda verrà accolta, il richiedente riceverà una carta come quella qui sotto.

 

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