UTILIZZO DELL’ALGORITMO GPS ED ESCLUSIONE DEI DOCENTI DALLE G.P.S.: IL PUNTO SULLA GIURISPRUDENZA
Algoritmo GPS ed esclusione dei docenti: sintesi della problematica
A partire dall’anno scolastico 2021/2022 le supplenze da GPS sono assegnate tramite una procedura interamente automatizzata basata su un algoritmo ministeriale. L’interpretazione e l’applicazione attuale di questo sistema, fondata sull’art. 12 dell’O.M. 112/2022, ha però prodotto effetti distorsivi: i docenti che non indicano tutte le sedi disponibili rischiano di essere esclusi definitivamente dalle nomine, anche se collocati in posizioni alte di graduatoria.
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In pratica, l’assegnazione dell’incarico dipende dalla casuale disponibilità di una delle sedi espresse nel turno di nomina, trasformando la scelta delle preferenze in un meccanismo aleatorio. Ne deriva che l’unico modo per evitare l’esclusione è indicare tutte le sedi della provincia, svuotando di significato il diritto di esprimere preferenze e determinando l’esclusione di molti docenti, anche altamente qualificati, con conseguente danno per l’amministrazione scolastica e per gli studenti.
La giurisprudenza sull’algoritmo GPS e l’esclusione dei docenti
L’utilizzo dell’algoritmo GPS e la conseguente esclusione dei docenti dalle GPS ha generato un ampio contenzioso, portando i Tribunali e le Corti d’Appello a intervenire sulla legittimità delle procedure automatizzate di assegnazione delle supplenze.
Fra le ultime pronunce in ordine temporale si:
– sentenza Corte d’Appello di Milano n. 705/2025 – r.g. n. 99/2025 del 24/09/2025;
– sentenza Corte d’Appello di Roma n. 3414/2025 – r.g. n. 2467/2024 del 27/10/2025;
– sentenza Corte d’Appello di Catanzaro n. 1213/2025 – r.g. n. 1092/2024 dell’11/11/2025.
Anche il nostro studio è in attesa delle motivazioni della Corte d’Appello di Firenze che, nella lettura del dispositivo della sent. 712/2025 in data 27/11/2025, ha rigettato l’appello proposto dal MIM avverso la sentenza n. 154/2024 del Tribunale di Lucca sez. lavoro che accoglieva le nostre tesi di censura all’operato dell’Amministrazione stabiliendo il diritto al risarcimento da parte del docente.
L’illegittimità della rinuncia implicita e della sanzione estromissiva
Per poter capire l’illegittimità dell’utilizzo dell’algoritmo da parte del Ministero, occorre distinguere tre diverse fattispecie di rinuncia: la rinuncia alla procedura, la rinuncia all’incarico e la rinuncia alla sede.
Rinuncia alla procedura
È quella del docente che ha omesso di presentare l’istanza telematica e che, dunque, deve considerarsi “rinunciatario” rispetto all’intera procedura di reclutamento per l’anno scolastico e non potrebbe ovviamente mai rivendicare alcun incarico di supplenza da GPS per quell’anno.
Rinuncia all’incarico
È quella dell’insegnante che, ricevuta una proposta di contratto a tempo determinato, non intenda assumere l’incarico assegnatogli dall’algoritmo. In tal caso la condotta del docente rinunciatario si ripercuote negativamente sul funzionamento dell’intero sistema di reclutamento, generando indisponibilità virtuali delle sedi e causando inevitabili ritardi nella copertura della sede rinunciata. Egli, dunque, verrà escluso dalle successive operazioni di reclutamento da GPS anche per altra classe di concorso o tipologia di posto.
Rinuncia alla sede
È il caso in cui l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e le classi di concorso/tipologie di posto cui ha titolo e non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse al momento della nomina, sarà considerato rinunciatario per le sedi e le classi di concorso/tipologie di posto per cui non ha espresso preferenza. Di conseguenza, non gli sarà assegnato l’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali era in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento (art. 12, comma 4). È necessario considerare congiuntamente le disposizioni dell’ordinanza: l’ultimo periodo del comma 4 (“Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento”) si riferisce alle situazioni in cui l’aspirante è considerato rinunciatario; ciò può avvenire solo per le sedi per cui non ha espresso preferenza e non per le altre. Di conseguenza, si comprende come la mancata assegnazione dell’incarico possa riguardare ed essere giustificata solo in relazione al turno di nomina.
Per quanto riguarda il comma 10 dell’art. 12, il quale stabilisce che le operazioni di conferimento di supplenza non sono “soggette a rifacimento”, esso non implica nulla per quanto concerne il caso in questione: i ricorrenti non chiedono il rinnovo delle nomine assegnate bensì l’accertamento del diritto ad essere inclusi nelle nomine successive a quelle della mancata nomina.
Riguardo al contenuto del terzo periodo, secondo il quale “Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura“, occorre quindi definire cosa si intenda con tale espressione.
L’interpretazione fornita dal Ministero è in contrasto con il criterio meritocratico e con il principio di buona fede e correttezza. Difatti, solo coloro che sono stati individuati dal Ministero come destinatari di un provvedimento di nomina sono stati effettivamente trattati dalla procedura finalizzata a questo scopo e solo costoro hanno avuto la possibilità di accettare o rinunciare alla proposta contrattuale da parte del Ministero convenuto.
Interpretazione conforme agli articoli 3 e 97 della Costituzione
Una lettura costituzionalmente orientata del D.M. e, in particolare, dell’art. 12 dell’O.M. n. 112/2022 impone di interpretare la disciplina delle nomine in modo conforme agli artt. 3 e 97 Cost., evitando esiti irragionevoli e lesivi del principio meritocratico. La normativa deve essere intesa nel senso che la rinuncia opera esclusivamente nei casi espressamente previsti – mancata presentazione dell’istanza o rifiuto di una proposta effettiva e coerente con le preferenze espresse – e limitatamente alle sedi non indicate. Ogni diversa interpretazione, che trasformi la mancata assegnazione in un turno di nomina in una rinuncia generalizzata ed estromissiva, finirebbe per attribuire all’algoritmo un potere selettivo discrezionale privo di base legale, consentendo lo scavalcamento di docenti con punteggio superiore a vantaggio di aspiranti meno titolati. Ciò determinerebbe una violazione dei canoni di uguaglianza, ragionevolezza e buon andamento dell’azione amministrativa, imponendo invece che, nei turni successivi, l’Amministrazione riparta dal candidato utilmente collocato in graduatoria che non abbia mai rinunciato a un incarico conforme alle proprie preferenze, garantendo così una procedura conforme ai principi costituzionali e alla funzione stessa delle graduatorie.
La tutela risarcitoria del docente
Accertata l’illegittima estromissione del docente dalla procedura di nomina, il pregiudizio subito non può che essere integralmente risarcito, trattandosi di una responsabilità contrattuale della Pubblica Amministrazione ex art. 1218 c.c., derivante dalla violazione delle regole legali di conferimento delle supplenze. Il danno patrimoniale coincide, in via principale, con le retribuzioni che il docente avrebbe percepito ove l’Amministrazione avesse correttamente operato, parametrate alla durata dell’incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche, con detrazione delle eventuali retribuzioni percepite in forza di un contratto di lavoro ottenuto mediante chiamata dalle graduatorie interne.
A tale danno economico si affianca il danno giuridico da perdita di chance e di carriera, consistente nella mancata maturazione del servizio e del relativo punteggio, che deve essere riconosciuto quale risarcimento in forma specifica, mediante attribuzione dei 12 punti previsti per l’incarico non conferito. La giurisprudenza ha chiarito che, una volta dimostrata la posizione utile in graduatoria e l’assenza di una valida rinuncia, grava sull’Amministrazione l’onere di provare fatti impeditivi o riduttivi del diritto al risarcimento, non potendo il docente subire le conseguenze di un errore procedurale o algoritmico imputabile esclusivamente al datore di lavoro pubblico.
Il risarcimento deve necessariamente comprendere anche il danno previdenziale, poiché la mancata attribuzione dell’incarico ha impedito non solo la percezione delle retribuzioni, ma anche l’accredito della contribuzione correlata al rapporto di lavoro non instaurato per fatto imputabile all’Amministrazione. In applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di tardiva o mancata assunzione nel pubblico impiego contrattualizzato, il danno risarcibile include le retribuzioni virtuali utili ai fini contributivi, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla regolarizzazione della posizione previdenziale del docente per il periodo di servizio non svolto, ovvero – laddove ciò non sia tecnicamente possibile – al risarcimento per equivalente del pregiudizio pensionistico subito. Diversamente, il ristoro del solo danno retributivo risulterebbe incompleto, in quanto non compenserebbe la perdita di anzianità contributiva e gli effetti negativi destinati a riflettersi sul trattamento pensionistico futuro, con ulteriore violazione dei principi di effettività della tutela e di integrale risarcibilità del danno.
Prescrizione
Il diritto azionato dal docente in relazione all’illegittima mancata attribuzione dell’incarico di supplenza è soggetto a un regime prescrizionale che dipende dalla qualificazione giuridica della pretesa. Qualora l’azione sia ricondotta alla responsabilità contrattuale della Pubblica Amministrazione per violazione delle regole di conferimento degli incarichi, e sia volta al risarcimento del danno da mancata instaurazione del rapporto di lavoro, il diritto soggiace alla prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 c.c., trattandosi di un danno unitario, patrimoniale e giuridico, nel quale le retribuzioni assumono valore di mero parametro di quantificazione. Diversamente, ove la domanda venga qualificata come credito di lavoro o come pretesa retributiva fondata su rapporti di lavoro effettivamente svolti o su differenze di trattamento economico, trova applicazione la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948 c.c. Ne consegue che il termine prescrizionale non è univoco in astratto, ma va individuato in concreto in funzione del titolo dell’azione e della natura del diritto fatto valere.
Correttivi
Sono sempre più insistenti le voci secondo cui, a partire dall’a.s. 2026/27, il sistema informatizzato per il conferimento delle supplenze dovrebbe essere modificato in modo tale da consentire all’algoritmo di “tornare indietro”, riesaminando nei turni successivi i docenti utilmente collocati in graduatoria che non abbiano ricevuto incarico per mera indisponibilità delle sedi indicate come preferenze. Qualora tale intervento venisse effettivamente attuato, esso costituirebbe una implicita ammissione dell’erroneità del precedente meccanismo. Resta fermo, tuttavia, che un eventuale correttivo futuro non è idoneo a sanare le illegittimità già consumate negli anni precedenti, né a incidere sui diritti risarcitori già maturati in capo ai docenti che abbiano subito un danno per effetto dell’applicazione del precedente algoritmo.
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